Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Farmacie. Rideterminata indennità residenza per rurali e turni e orari di servizio. Ordini contro obbligo presenza farmacista durante servizio notturno nei comuni con popolazione tra 40/80mila abitanti

Luigi DAmbrosio Lettieri - Conservatori e Riformisti componente commissione sanità - Senato della Repubblica
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(Quotidianosanità) – La Regione Puglia con Legge Regionale n. 67 del 28 dicembre 2018, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 in data 31-12-2018 e entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione:

– ha rideterminato in aumento l’indennità di residenza in favore delle farmacie rurali previste dalla Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 22, recante “Provvidenze a favore delle farmacie rurali”;

– ha emendato la Legge Regionale 18 febbraio 2014, n. 5 recante “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”.

In particolare, le modifiche introdotte, che sono contenute nell’Art. 8 della succitata “Legge di stabilità regionale 2019”, prevedono:

1. L’indennità di residenza a carico della Regione di cui all’articolo 1 della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 22 (Provvidenze a favore delle farmacie rurali) a decorrere dall’anno 2019 è rideterminata nella misura annua di:

‐ euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
‐ euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
‐ euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila abitanti.
2. Al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

3. L’articolo 2 della l.r. 22/2013 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Compiti delle aziende sanitarie locali (ASL)
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l’anno solare cui dette indennità si riferiscono.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 1 della Legge Regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale) è sostituito dal seguente:
“3. Agli effetti della presente legge per “chiamata” si intende:
a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatta esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;
b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.”.

Con specifico riferimento alla modifica riguardante l’erogazione dell’assistenza farmaceutica a “chiamata”, il legislatore regionale ha sostanzialmente ribadito l’obbligo di dispensazione, in effetti già sussistente in capo al farmacista, anche “per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione”.

In proposito appare opportuno ricordare che quest’Ordine, con note prot. n. 201400594 del 04 aprile 2014 e prot. n. 201800249 del 02 febbraio 2018, con riferimento al servizio a “chiamata”, anche per scongiurare il rischio di interpretazioni e comportamenti difformi della norma e le possibili conseguenze da esso derivanti, aveva già chiarito la sussistenza dell’obbligo di dispensazione di medicinali non sottoposti a ricetta medica, essendo il servizio notturno configurato come un servizio farmaceutico non di sola emergenza, bensì riconducibile, sotto il profilo delle prestazioni, all’ordinario servizio pubblico di farmacia svolto nelle ore diurne.

Giova evidenziare altresì che gli obblighi per il farmacista in caso di chiamata formulata dal cittadino “nei casi di effettiva necessità”, così come recita la norma, non devono ritenersi estesi alla richiesta di prodotti, di cui la farmacia potrebbe pure essere provvista, non identificabili come “farmaci” ai sensi del D.Lgs 219/2006, lasciandosi in proposito piena discrezionalità e responsabilità decisionale al farmacista che potrà liberamente stabilire se porre in vendita a beneficio di tutta l’utenza, a seguito di “chiamata”, prodotti differenti dai farmaci, applicando eventualmente un onere aggiuntivo fisso da rendere noto al pubblico mediante l’apposizione di cartelli ben visibili anche all’esterno dell’esercizio.

I casi di “effettiva necessità”, dunque, devono essere valutati di volta in volta dal farmacista tenendo presente che anche la richiesta di un prodotto non medicinale, in alcune situazioni, può essere considerata urgente e pertanto un eventuale ed ingiustificato diniego da parte del farmacista potrebbe confliggere con la funzione pubblica e con il ruolo socio-sanitario e professionale da questi svolto in farmacia.

Per quanto attiene i diritti economici spettanti al farmacista per la dispensazione nei casi di servizio a “chiamata” si rammenta quanto stabilito dalla vigente “Tariffa Nazionale per la dispensazione al pubblico dei medicinali in Farmacia”, approvata con DM 22 settembre 2017 in cui:

– all’Art. 2 si stabilisce che le disposizioni di cui alla “Tariffa Nazionale” si applicano a tutti i “medicinali” per uso umano di produzione industriale che necessitino di AIC, compresi quindi quelli senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC), alle formule magistrali, ai formulati officinali eseguiti in singolo, nonché ai medicinali ad uso veterinario anch’essi di produzione industriale o allestiti in farmacia.

– all’Art. 9, in coerenza con l’ambito di applicazione di cui al succitato Art. 2, si prevede che in caso di servizio svolto “a chiamata” spetta al farmacista:
‐ “un diritto addizionale” di € 7,50 per la dispensazione di uno o più dei medicinali effettuata durante le ore di chiusura notturna dalle farmacie urbane e rurali non sussidiate;

‐ “un diritto addizionale” di € 10,00 per la dispensazione di uno o più dei medicinali effettuata durante le ore di chiusura notturna dalle farmacie rurali sussidiate;

‐ “un diritto addizionale” di € 4,00 per la dispensazione di uno o più dei medicinali effettuata durante le ore di chiusura diurna dalle farmacie rurali sussidiate.

Per completezza di informazione si rende noto che la modifica del comma 3 – art. 1 della L.R.5/2014 illustrato nella presente nota è avvenuta attraverso un emendamento del Consigliere regionale di Forza Italia, Francesca Franzoso, presentato direttamente in Assemblea nel corso della seduta del 22/12/2018 del Consiglio della Regione Puglia, che lo ha approvato con i voti della maggioranza politica.

Si ritiene opportuno informare altresì che la Consulta degli Ordini dei Farmacisti della Regione Puglia, in occasione di un’apposita audizione svoltasi presso la Terza Commissione Igiene e Sanità della Regione, convocata per rendere il proprio parere sul disegno di legge presentato dalla predetta consigliera Francesca Franzoso ed avente contenuto e finalità analoghe a quelle del citato emendamento, espresse una valutazione condizionata alla soppressione dell’obbligo, durante l’espletamento del servizio notturno, della presenza del farmacista nelle farmacie ubicate nei comuni con popolazione compresa tra 40.000 e 80.000 abitanti.

L’assenza di interlocuzione che la Regione Puglia ha riservato ai vertici istituzionali della Professione su un argomento particolarmente delicato su cui, pure, gli Ordini avevano rappresentato nelle competenti sedi le proprie istanze a beneficio della qualità del servizio farmaceutico e a sostegno delle legittime aspirazioni dei farmacisti, seppure giustificata dalle modalità di svolgimento dell’iter legislativo del provvedimento in parola, sarà oggetto di valutazione in occasione di una apposita riunione della Consulta degli Ordini già convocata per il prossimo 11 gennaio, nella quale verranno assunte, sentita anche la rappresentanza sindacale delle farmacie, le decisioni più idonee per garantire un rapporto di proficua collaborazione con la Regione Puglia finalizzata al recepimento delle istanze della Professione e nel primario interesse di tutela della salute pubblica.

Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani

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