Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria

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Egregi Lettori ,
con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022 l’INPS illustra quanto stabilito dal DM n. 33/2022 per i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, con focus sui criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.
In particolare:
• Riorganizzazione aziendale: il datore di lavoro deve realizzare interventi nel caso di inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi o deve sostenere processi di riconversione produttiva, all’interno di un programma finalizzato a un recupero occupazionale. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nella riorganizzazione aziendale anche gli interventi attuati attraverso processi di transizione, cioè quando il datore di lavoro voglia avviare degli interventi per realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale ovvero ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza;
• Crisi aziendale: per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale, devono essere rispettate una serie di informazioni a carico del datore di lavoro.
Tra queste segnaliamo: 1. le ragioni della contrazione dell’attività produttiva/di prestazione di servizi o un decremento delle vendite o i dati negativi relativi al bilancio e al fatturato dell’annualità che precede quella in cui il periodo di integrazione è richiesto; 2. l’andamento dell’organico aziendale nel semestre che precede la domanda di assegno di integrazione salariale, con riguardo alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso; 3. l’assenza di nuove assunzioni con riguardo a quelle interessate da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale – va indicato il numero delle assunzioni e le motivazioni che le hanno indotte; 4. Il piano di risanamento da realizzare, che deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, anche parziale; 5. La percentuale di lavoratori sospesi o a orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda.
La crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto è determinata da un evento estraneo al datore di lavoro e va valutata sulla base di criteri diversi rispetto a quelli precedentemente individuati.
• Contratti di solidarietà: le nuove norme hanno innalzato le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale che, dal 1° gennaio 2022, si articolano come segue:
• la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati non può essere superiore all’80%;
• la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, non può essere superiore al 90%.
Andranno rispettati anche altri criteri che sono indicati nella circolare stessa.
Si rimane a disposizione.
Cordiali saluti Studio Lacapra

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