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Corte Ue: nei servizi fuori dalla gara se manca il requisito del salario minimo

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Anche a livello europeo, per gli appalti di servizi superiori a 200 mila euro, il bando di gara può imporre che il personale abbia un salario minimo. Lo afferma la Corte di giustizia di Lussemburgo, con una sentenza di ieri (C-115/14) relativa a una lite in materia di distribuzione lettere e pacchi.
La controversia era sorta prima che, in Germania, entrasse in vigore un generico salario minimo (euro 8,50 lordi ad ora, dal 1 gennaio 2015), perché la città di Landau aveva messo a gara la distribuzione postale imponendo, nel bando di gara, l’obbligo di un salario minimo.
Detto obbligo era infatti ritenuto espressione di protezione sociale, ed infatti con identica motivazione è stato condiviso dalla Corte di giustizia. Clausole del genere potranno quindi diffondersi nei bandi a livello comunitario, mentre nel territorio nazionale rimangono applicabili gli articoli 86 e 87 del Dlgs 163 del 2006 in tema di verifica delle offerte anormalmente basse.

Il meccanismo di verifica dell’ anomalia dell’offerta, in Italia, attua lo stesso principio adottato dalla città tedesca, perché individua la soglia minima del costo del lavoro.
Detto livello minimo è desunto (articolo 86 comma 3 bis), da tabelle ministeriali o da contratti collettivi stipulati (articolo 87 comma D) dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Il sistema italiano è più complesso, perché non fa riferimento a una soglia predeterminata (gli euro 8,50 della Germania), ma nella sostanza è equivalente.

Per di più, vi sono due recenti approfondimenti, del Consiglio di Stato (13 ottobre 2015 n. 4699) e della Corte costituzionale (51/2015), che migliorano la soglia di corretta retribuzione del personale. Detta retribuzione è affidata ad un giudizio complessivo sull’offerta, che deve risultare congrua e non bassa in modo anomalo. La proporzionalità e sufficienza delle retribuzioni, per non risultare basse in modo anomalo, devono far riferimento ai contratti delle sigle sindacali “comparativamente” più rappresentative: ed appunto le citate sentenze consentono di escludere le offerte ancorate a contratti di anomale sigle sindacali. Quando il costo del lavoro, seppur previsto da un contratto sindacale, non è rappresentativo, non può essere utilizzato in sede di gara pubblica, ma genera un’esclusione per anomalia.

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