Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Circolare n. 4 del 10 agosto 2022, con cui ha chiarito le disposizioni del d.lgs. 104/2022

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, con cui ha chiarito le disposizioni del  d.lgs. 104/2022.  La Circolare ha affrontato le seguenti questioni:

NORMATIVA TRANSITORIA per i rapporti di lavoro sorti nel periodo 2 agosto 2022 (Pubblicazione in G.U.) – 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore della norma):  mentre i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2012 fanno scattare gli obblighi di informazione prescritti dal Decreto, per i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 agosto ed il 12 agosto 2022 gli obblighi di informazione, ove sussista l’esigenza di colmare un deficit di informazione rispetto alla trasparenza richiesta dal Decreto, diventano attuali solo a seguito della richiesta del lavoratore.

RINVIO ALLE NORME DEL CONTRATTO COLLETTIVO:  La Circolare stabilisce che “…la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo o ad altri documenti aziendali qualora questi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendali”. 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI: Si può utilizzare modalità di comunicazione delle informazioni “in formato elettronico: e-mail comunicata al lavoratore, e- mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti mediante consegna di password personale al lavoratore, ecc.”. 

TRATTAMENTO SANZIONATORIO:  La violazione degli obblighi di informazione comporta l’applicabilità per il datore di lavoro della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore interessato.  Il relativo procedimento è disciplinato dalla Legge generale n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative e che trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2014. L’illecito legato al mancato rispetto del Decreto viene in essere solo dopo i 7 giorni o, per alcune informazioni, i trenta giorni che il Decreto riconosce ai datori di lavoro e ai committenti quale termine entro cui adempiere agli obblighi informativi. Quindi, se il contratto di lavoro non fornisce tutte le informazioni richieste, si concretizzerà l’illecito solo se e quando saranno passati i 7 o i 30 gironi senza che la comunicazione delle informazioni sia completata.

Secondo l’INL, viceversa, la mancata consegna del contratto di lavoro redatto per iscritto o della comunicazione obbligatoria costituisce di per sé un illecito amministrativo, sanzionabile con l’anzidetta sanzione pecuniaria.

Si rimane a disposizione Dott.ssa Rosanna Lacapra e Avv Eleonora Scurti .

Cordiali saluti.

 

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