Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Aspetti relativi al periodo di prova come da art. 7 del decreto Trasparenza

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Egregi Lettori ,
segnaliamo alcuni aspetti relativi al periodo di prova come da art. 7 del decreto Trasparenza (D. Lgs. n. 104/2022).
La durata del periodo di prova NON può superare i 6 mesi. Il CCNL o la contrattazione di II livello, fisseranno la durata da parametrarsi in base all’inquadramento del lavoratore.
Sulla sospensione e il prolungamento del periodo di prova, la circolare del Ministero del Lavoro n. 19, del 20.09.2022 ha chiarito che la sospensione del periodo di prova ed il suo conseguente prolungamento in misura corrispondente alla durata dell’assenza, riguarda le assenze per malattia, infortunio, congedo di maternità obbligatoria, congedo di paternità obbligatorio. L’indicazione di tali assenze non è tassativa: andranno analizzati anche tutti gli altri casi di assenza già riconosciuti dalla legge e dal CCNL. Il periodo di prova, invece, non si interrompe per quegli eventi che possono sospendere l’attività lavorativa come il riposo settimanale e le festività.
Il Ministero del Lavoro non ha ancora chiarito se il limite 6 mesi di durata massima del periodo di prova possa essere superato in caso di prolungamento a causa degli eventi sospensivi così come indicati.
Il periodo di prova nel contratto a tempo determinato: l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022 prevede che sia proporzionato alla durata del contratto stesso ed alle mansioni da svolgere in relazione all’impiego da svolgere. In questo senso, non abbiamo indicazioni certe.
Ovviamente, nel caso in cu il datore stipuli più contratti con lo stesso lavoratore, svolgendo le stesse mansioni, non sarà possibile prevedere nuovamente un periodo di prova. Non è chiaro però se ciò valga per i rapporti di lavoro prestati con contratti di somministrazione o intermittente.
Rimaniamo a disposizione.
Cordiali saluti Studio Lacapra

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