Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Appalti, l’ente pubblico non può cambiare i criteri in corsa

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Le istruttorie sui prodotti e sulle esigenze dei reparti vanno compiute prima di elaborare e bandire un appalto e non dopo, in corso di gara, in violazione del principio di trasparenza e “par condicio”.
e istruttorie sui prodotti e sulle esigenze dei reparti vanno compiute prima di elaborare e bandire un appalto e non dopo, in corso di gara, in violazione del principio di trasparenza e “par condicio”.
Nel caso di indicazioni interpretative delle regole del concorso, affermano i giudici, il chiarimento fornito non deve assumere un ruolo innovativo della disciplina cristallizzata nel precedente atto di indizione della gara. Qualora si ritenga preferibile un prodotto rispetto ad altri, perché garantisce maggiore sicurezza, il vizio di legittimità o solo di opportunità, risiede nel bando e quindi deve essere prima annullato o revocato e poi si può procedere a una nuova aggiudicazione sulla base dei rinnovati e integrati parametri.

 

La sentenza
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il principio di equivalenza deve risultare dalla legge di gara che non può neanche essere integrata sul punto con meri chiarimenti. Con questa motivazione, il Tribunale amministrativo di Pescara, con sentenza 57/2016, ha accolto il ricorso di una società produttrice di siringhe che era stata esclusa dalla gara, con il criterio del prezzo più basso, per la «fornitura semestrale di sistema chiuso per preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici per Ufa-Rdo Mepa 866010». L’esclusione fu motivata con riferimento alla non conformità accertata dalla Asl, in virtù di una nota emessa pochi giorni prima della scadenza del bando dalla responsabile della farmacia interna. Nel documento si proponeva l’esclusione di alcuni prodotti, ritenendo che quelle siringhe, utilizzate per la preparazione dei diversi farmaci, erano maggiormente a rischio di provocare errori, mettendo in pericolo sia l’operatore stesso sia il paziente.
La sentenza
sentenza 57/2016
Secondo il tribunale, la relazione postuma del responsabile della farmacia interna che sollevava i problemi si sicurezza, integravano in moto generico e arbitrario i criteri di valutazione con altri non previsti dal bando (peraltro nell’ambito di una gara che prevedeva solo il criterio del prezzo più basso). Questa valutazione avrebbe dovuto spingere l’azienda ad annullare la gara rinnovando il bando con i nuovi criteri integrativi individuati dalla farmacia.

A sostegno della motivazione si ripercorreva quanto deciso in precedenza, nella sentenza 74/2016 emessa a gennaio dal Consiglio di Stato, dove si spiegava che i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione (da ultimo, si veda, Consiglio di Stato, sezione III, n. 1993 del 20 aprile 2015; sezione V, n. 4441 del 29 settembre 2015; sezione VI, n. 6154).

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