Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

ANAC: OBBLIGHI INFORMATIVI

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EX ART. 1, COMMA 32, LEGGE N. 190/2012
Con comunicato del 17 novembre 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha confermato le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell’art. 1 co. 32 Legge n. 190/2012, dei dati riguardanti il 2021, come da Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016[1].
Quindi, restano valide le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2022 oltre che quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).
L’Autorità ha comunicato anche l’aggiornamento del file TypesL190.xsd alla versione 1.3 per includere le nuove procedure di scelta del contraente disponibili in SIMOG e SmartCig.
Il nuovo schema garantirà la validazione del file XML realizzato utilizzando la versione precedente, risultando così retrocompatibile.
Di seguito, andiamo a vedere quali siano gli oneri informativi a cui fa riferimento l’ANAC.
Gli obblighi informativi
Gli adempimenti oggetto della comunicazione dell’ANAC, inseriti all’interno del più ampio novero di oneri previsti dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, spesso non sono noti ai destinatari e per questo, disattesi.
L’art. 1 co. 32, della L. n. 190/2012 impone alle stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti web istituzionali una serie di informazioni inerenti ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi[2].
La norma stabilisce che, entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, debbano essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Viene inoltre previsto che le Amministrazioni trasmettano in formato digitale tali informazioni all’ANAC, che le pubblicherà sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
In concreto, secondo l’art. 1 co. 32 ci sarebbe un duplice adempimento:
  • un obbligo di pubblicazione che rientra nel più ampio onere a carico delle stazioni appaltanti di pubblicare “tempestivamente” nella sezione “Amministrazione trasparente” (sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”) del proprio sito web istituzionale, le informazioni sulle procedure di scelta del contraente di qualsiasi importo. Queste stesse informazioni, a fine anno, verranno rilasciate “in formato aperto” secondo le istruzioni ANAC;
  • un obbligo di comunicazione che consta nel trasmettere all’ANAC l’indirizzo internet da cui chiunque può scaricare e consultare i medesimi dati aperti. Tale comunicazione deve avvenire tassativamente via PEC utilizzando un modulo pdf messo a disposizione dall’Autorità.
La ratio della previsione normativa va probabilmente rinvenuta nella necessità di rendere elaborabili e omogenei i dati sui contratti pubblici, molto utili per scopi statistici oltre che per la lotta alla corruzione.
L’art. 1 co. 32 prevede che l’Autorità stessa individui con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.
A tal proposito, con la Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, l’ANAC ha descritto le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individuando le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiamando le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili.
L’Autorità ha inoltre individuato le informazioni rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di trasmissione dei dati e le relative modalità.
Pertanto, le Amministrazioni dovranno pubblicare tutte le informazioni di cui agli artt. 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità.
A tal proposito, sul sito dell’ANAC[3] è disponibile il documento contenente le specifiche tecniche a cui la Stazione Appaltante (SA) deve far riferimento per adempiere gli obblighi previsti. In sintesi, nel documento sono indicate:
  • le modalità con cui la SA deve comunicare all’Autorità l’avvenuta pubblicazione dei dati sul proprio sito web istituzionale;
  • le strutture dati che la SA deve utilizzare per la pubblicazione delle informazioni in formato standard aperto sul proprio sito web istituzionale.
  • le modalità di compilazione e trasmissione del Modulo PDF per la comunicazione dell’URL di pubblicazione.
In definitiva, pertanto, le Stazioni Appaltanti (SA), per adempiere gli obblighi previsti dalla norma in oggetto devono:
  • pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
  • trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, unicamente mediante PEC[4] all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito Modulo PDF da allegare, il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso (il modulo dovrà essere scaricato dal sito dell’ANAC e successivamente compilato in locale, quindi allegato alla comunicazione via PEC).
Sul sito dell’Autorità è disponibile una sezione dedicata alle Domande Frequenti sugli adempimenti in oggetto[5].
Le possibili sanzioni
In conclusione, l’omissione degli adempimenti sopra descritti è sanzionata in modo significativo: l’art. 1, co. 32, della L. n. 190/2012, infatti, richiama espressamente l’art. 6, co. 11, del d.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016).
Tale disposizione autorizza l’ANAC a irrogare sanzioni pecuniarie a chi non provvede a comunicare i dati previsti dalla normativa. L’importo delle sanzioni va da € 250 a € 25.000 per chi omette di fornire i dati e da € 500 a € 50.000 per chi fornisce dati non veritieri.
L’Autorità trasmetterà inoltre alla Corte dei Conti, l’elenco delle Amministrazioni inadempienti.
Per dovere di cronaca, si precisa che, ad oggi, non è rinvenibile alcun caso di applicazione delle summenzionate sanzioni nonostante molte Amministrazioni non abbiano adempiuto agli obblighi sopra descritti.
Tuttavia, l’ANAC ha reso noto che, a partire da febbraio 2022, saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati[6].
All’esito di tale controllo, si presume che potranno attivarsi procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti.
Rosanna Lacapra e Antonio Valentini Restano a disposizione laddove voleste ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

 

 

 

[1] Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016 “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”.

[2] Si tratta delle seguenti informazioni: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.

[3] https://www.anticorruzione.it/-/adempimenti-legge-190/2012-art.-1-comma-32-7

[4] I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate.

[5] https://www.anticorruzione.it/-/l.-n.190/2012-art.1-comma-32-pubblicazione-informazioni-su-contratti-pubblici-e-trasmissione-all-anac?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet

[6] Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190.

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