Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Ammortizzatori sociali

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Con la circolare n. 18 del 1.02.2022, l’INPS ha voluto enunciare le novità introdotte dalla L. n. 234/2021 in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (così come contenuto nel D. Lgs del 14 settembre 2015, n. 148). Oltre a ciò, sono illustrati anche i trattamenti di integrazione salariali come disciplinati dall’articolo 7 del Decreto Legge n. 4/2022 per i datori di lavoro che si occupano di settori di attività specifiche.

Per quanto riguarda i lavoratori destinatari delle integrazioni salariali, la legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono tali trattamenti che sono pertanto estesi anche alle categorie sino ad ora escluse (si pensi ai lavoratori a domicilio o agli apprendisti).

Novità anche per ciò che riguarda l’anzianità di effettivo lavoro; ed infatti, per tali trattamenti, dal 1° gennaio 2022 l’anzianità minima di effettivo lavoro che si deve possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, si riduce da 90 a 30 giorni; il tutto tenendo da conto la data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (trattamenti straordinari) o all’INPS (trattamenti ordinari);

Per ciò che riguarda l’importo dei trattamenti di integrazione salariale: per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale, rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT, a prescindere dalla retribuzione mensile dei lavoratori.

Ed inoltre, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Viene estesa quindi la tutela in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori a prescindere da quanto sia consistente l’organico, il tutto a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”.

Il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Inoltre, sul contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 introduce una riduzione del relativo ammontare.

Per quanto attiene alla Cassa Integrazione Straordinaria (cd CIGS), la nuova normativa stabilisce che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:

  1. a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015;
  2. b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 149/2013, convertito dalla legge 13/2014;

Inoltre è stata ampliata  la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Sono state apportate delle modifiche anche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, prevedendo che il recupero occupazionale si possa realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

Non va sottaciuto che la Legge n. 234/2021 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria e cioè: l’accordo di transizione occupazionale finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e i processi di riorganizzazione in situazioni di particolare difficoltà economica.

Da ultimo, un piccolo accenno sui fondi di solidarietà bilaterali e sul fondo di integrazione salariale (FIS): la legge di Bilancio 2022 modifica il quadro normativo con cui viene identificata la misura di sostegno da applicare alla disciplina. Dal 01.01.2022, rientrano nel FIS,  le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici.

Rimaniamo a  disposizione Dott.ssa Rosanna Lacapra e Avv Eleonora Scurti .

Cordiali saluti

 

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